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intervento allVIII Congresso
medico giuridico internazionale
(associAzione Melchiorre Gioia)
Napoli 6 8 maggio 1999
danni punitivi
Il Concetto Di Danno Punitivo
Nel diritto della maggior parte dei singoli Stati degli Stati Uniti
sono previsti i c.d. danni punitivi o esemplari (punitive
o exemplary damages) i quali danno luogo ad un risarcimento
di vaste proporzioni. Tale risarcimento può essere riconosciuto
all'attore in aggiunta a quello destinato alla compensazione del
torto effettivamente sofferto, quando il pregiudizio subito è
aggravato da circostanze di violenza, angoscia, mala intenzione,
frode o dalla condotta maligna e gratuita del convenuto.
L'applicazione della sanzione è subordinata all'avvenuta
prova della mala fede ovvero dell'intenzionalità della condotta
nella fase precedente e successiva al processo.
Il riconoscimento dei c.d. danni punitivi è
rimesso alla discrezione del Giudice e tende al perseguimento di
quattro obiettivi principali:
1. la punizione dell'autore del torto;
2. costituire un efficace deterrente per l'autore del pregiudizio
ed altri potenziali trasgressori quando la mera compensazione del
danno non è tale da condizionare il comportamento;
3. remunerare l'attore per il suo impegno nell'affermazione del
suo diritto dal momento che contribuisce ad un contestuale rafforzamento
dell'ordine legale;
4. attribuire alla vittima un'aggiunta al semplice risarcimento
del pregiudizio sofferto quando esso è da ritenersi insufficiente.
La determinazione dell'importo da attribuire a titolo di danno
punitivo è rimesso alla discrezionalità del
Giudice che normalmente tiene conto di una pluralità di parametri
quali il carattere dell'azione illecita, il tipo del pregiudizio
e le proporzioni che esso assume per l'attore e soprattutto le condizioni
economiche del convenuto (si veda ad esempio la decisione della
vertenza TXO Production v. Alliance Resources decisa dalla West
Virginia Supreme Court of Appeals).
E' interessante notare che anche in alcuni Stati Europei l'argomento
è stato affrontato. Il Bundesgerichtshof (Corte di Cassazione
della Repubblica Federale Tedesca), in una recente sentenza (BGH,
4 giugno 1992, in BGHZ 118, 312 (340)) ha avuto l'occasione di precisare
che l'esecuzione di una sentenza straniera (nel caso di specie degli
Stati Uniti) contenente condanna ai c.d. "danni punitivi"
non è di per sé contraria all'ordine pubblico internazionale,
in quanto è possibile che in tal modo possono essere compensati
danni immateriali. Si riconosce perciò implicitamente che
con i "danni punitivi" è possibile perseguire aspetti
non estranei all'ordinamento giuridico tedesco.
"danni punitivi" nell'ordinamento giuridico italiano
Nell'ordinamento giuridico italiano, almeno nel campo civilistico,
il tema non è stato dibattuto.
Manca nellordinamento giuridico italiano una norma che citi
espressamente il termine danni punitivi o esemplari.
Nondimeno è lecito chiedersi se sia possibile individuare
disposizioni vigenti, in grado di comprendere alcuni aspetti del
citato concetto, tenendo conto delle diverse finalità ad
esso sottese.
L'attenzione deve portarsi sul primo comma dell'art. 96 cpc che
recita: "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito
in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza
dell'altra parte, la condanna, oltre alle spese, al risarcimento
dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza".
La norma sanziona indubbiamente un comportamento riprovevole della
parte, dal momento che colpisce tutti coloro che utilizzano il processo
a mero scopo defatigatorio, ovvero, senza il doveroso impegno di
quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia
della propria condotta nel processo. Basti pensare ai numerosi casi
in cui le compagnie assicuratrici resistono in giudizio per scoraggiare
la parte attrice, considerati i tempi lunghi della giustizia italiana,
dall'insistere nell'azione legale e scendere a patti alle condizioni
imposte unilateralmente. Il tema poi diventa addirittura rovente
nellipotizzare la sua applicazione al contenzioso bancario.
Anche altri temi sono potenzialmente idonei ad essere investiti
dal ciclone dei c.d. danni punitivi, come per esempio
le cause di tutela ambientali e quelle di responsabilità
per i danni causati da prodotti difettosi.
Il Legislatore Italiano ha voluto introdurre con la norma suindicata
una sanzione risarcitoria idonea a costituire un monito per il futuro,
se è vero che il danno liquidabile dal Giudice risulta così
completamente slegato dal pregiudizio effettivamente subito dalla
vittima, ma solo collegato direttamente ad un comportamento riprovevole
della parte in giudizio.
Riguardo lidentificazione della natura giuridica dell'art.
96 cpc, la giurisprudenza dominante ha riconosciuto che questa è
da considerarsi speciale rispetto al precetto contenuto nell'art
2043 cc (ad esempio Cassazione civile sez. I, 7 maggio 1998, n.
4624).I danni liquidati sovente dai Giudici, ai sensi dellart.
96 cpc, sono il più delle volte consistiti in quei danni
di cui la parte non aveva raggiunto completamente la prova (Cass.
1592 del 1994). In altri casi sono stati liquidati come danni le
spese legali patite dalla vittima e solitamente non ripetibili alla
controparte (Cass. 8872 del 1987). Tutte le decisioni censite hanno
ritenuto lapplicabilità dellart. 96 cpc, dando
atto implicitamente che il danno liquidato non era rigorosamente
collegato al pregiudizio sofferto.
Pertanto si è ritenuto che il danno ex art. 96 cpc risulta
slegato da quello effettivamente subito dalla vittima per il quale
il giudizio è stato instaurato, ed è giustificato
esclusivamente dal comportamento della parte che ha agito o resistito
in giudizio con mala fede o colpa grave.
Se il danno risarcibile ai sensi dellart. 96 cpc è
slegato dalla perdita subita dalla vittima, il Giudice sarà
libero di liquidare qualsiasi somma reputi giusta ed equa per adempiere
alle prescrizioni del precetto contenuto nellart. 96 cpc.
Il danno punitivo può essere quindi contenuto tra una margine
minimo che va da una lira fino a una somma tale da incidere seriamente
sulla parte responsabile.
Pertanto, il risarcimento del danno ex art. 96 cpc dovrà
essere tale da incidere di fatto sulle possibilità economiche
di chi del comportamento malevole o privo della normale diligenza
fa uno stile di vita.
A sostegno di questa lettura innovativa del primo comma dell'art.
96 cpc è possibile addurre anche l'art. 88 cpc che al primo
comma afferma il dovere delle parti di comportarsi in giudizio secondo
lealtà e probità. La mancanza della parte a tale dovere
sarebbe infatti priva di una adeguata sanzione e la sua previsione
si risolverebbe in una semplice frase di stile.
Alla luce delle considerazioni svolte, pare dunque possibile individuare
una duplice finalità dellart. 96 cpc: di risarcire
il danno causato dal riprovevole comportamento processuale dell'altra
parte e di costituire un monito in grado di condizionare il comportamento
delle parti del processo.
Quest'ultimo aspetto è realizzabile, come insegna la comune
esperienza, solo quando la sanzione è rapportata alle condizioni
economiche del soggetto da punire.
Napoli 6 8 maggio 1999 avv.
Aldo Grassi
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